Art. 1)
E' costituita l'associazione denominata "AIM - Associazione Italiana per la Mindfulness".
Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi.
I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati ai principi di trasparenza, di solidarietà, di rettitudine e di democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa, in coerenza con i suoi scopi e valori.
La durata dell'organizzazione è illimitata.
Art. 2)
Essa ha sede in via S.Tecla 5, 20122 Milano.
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città.
Art. 3)
L'associazione è apolitica, aconfessionale e opera senza fini di lucro.
Art. 4)
L'associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le finalità di promuovere e sostenere attività di intervento psicoterapeutico, di pervenzione e riabilitazione, di diffusione e formazione, di ricerca scientifica e culturale, di sensibilizzazione - nei contesti clinici, sanitari, socio-sanitari e sociali - che risultino basate su e ispirate da "l'approccio della mindfulness" e dalla "meditazione di consapevolezza" in generale, nonché dalla "MBCT - Mindfulness-Based Cognitive Therapy" in particolare.
Si occupa di promuovere tra i suoi associati un attitudine di integrità e onestà nell'applicazione di tale approccio, richiedendo che esso sia fondato su di una pratica meditativa personale costante e significativa di sviluppo della mindfulness, anche attraverso forme di verifica da parte del Consiglio Direttivo.
Essa si occupa poi di favorire la discussione e la diffusione delle conoscenze e delle consapevolezze derivanti da "l'approccio della mindfulness" nella cultura contemporanea, tramite corsi, consulenze, seminari e convegni, che ne integrino le principali, più significative e scientificamente fondate esperienze e tendenze.
L'associazione inoltre si propone:
Attività di formazione, consulenza e aggiornamento professionale
a.bla formazione di psicoterapeuti (psicologi e medici), psicologi e di altre figure professionali operanti nel campo della ricerca e in quello psico-sociale alla pratica personale ed all'applicazione clinica e socio-sanitaria degli interventi basati sulla mindfulness;
b. l'organizzazione di congressi, seminari, workshop, convegni, mirati all'approfondimento di varie tematiche relative a "l'approccio della mindfulness" ;
c.vla creazione di una rete nazionale di centri o liberi professionisti, patrocinati dall'Associazione, specializzati nelle applicazioni degli interventi basati sulla mindfulness secondo le più recenti linee guida internazionali;
d. l'offerta di attività di consulenza e/o supervisione a singole persone o ad enti pubblici e privati per quanto riguarda le più recenti ed avanzate possibilità di applicazione di tale approccio;
Attività di ricerca:
e. una stretta collaborazione con Istituti di Ricerca anche universitari che abbiano fini analoghi, in Italia e all'estero;
f. lo svolgimento di ricerche cliniche e sperimentali sui "Mindfulness-Based Approaches", anche in collaborazione con Università, enti di ricerca pubblici e/o privati e altre Istituzioni in genere, nazionali ed internazionali;
g. l'erogazione di borse di studio a giovani laureati per particolari studi scientifici, a carattere nazionale o internazionale.
L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionale ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nonché tutte le attività accessorie comunque in via non prevalente.
Soci
Art. 5)
Sono soci le persone o istituzioni che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammisione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
Art. 6)
Gli Associati si dividono in:
- soci fondatori, cioè coloro che hanno preso parte alla costituzione dell'Associazione;
- soci ordinari, cioè coloro che collaborino attivamente all'organizzazione delle attività dell'associazione e aderiscano ai fini che si propone, essi devono dimostrare - secondo criteri definiti dal Consiglio Direttivo - di aver maturato una sufficiente esperienza meditativa personale di sviluppo della mindfulness insieme ad una specifica formazione e preparazione all'applicazione clinica e socio-sanitaria degli "approcci basati sulla mindfulness", e devono essere presentati da altri due associati ordinari o fondatori al Consiglio Direttivo che delibera circa la loro ammissione;
- soci corrispondenti, cioè coloro che siano interessati a partecipare alla vita associativa ed ai suoi scopi ma non abbiano ancora maturato i requisiti di conoscenza ed esperienza sufficienti per essere attivi nell'organizzazione in qualità di soci ordinari, essi devono essere presentati da un socio ordinario o fondatore al Consiglio Direttivo che delibera circa la loro ammissione e devono inoltre dimostrare di aver maturato almeno un'esperienza introduttiva di sviluppo della mindfulness e/o delle sue applicazioni secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- soci onorari, cioè istituzioni o personalità che approvino e sostengano i fini morali, sociali e culturali dell'Associazione o che hanno raggiunto chiara fama nel campo delle ricerca e delle applicazioni degli approcci basati sulla mindfulness, essi sono nominati tali con deliberazione del Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento della quota.
I soci corrispondenti e i soci onorari, pur potendo presenziare e intervenire alle assemblee dell'Associazione, non hanno diritto di voto.
La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'associazione.
Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.
Organi sociali
Art. 7)
Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Segretario/Tesoriere, l'Assemblea degli Associati, Il Collegio dei Revisori.
Art. 8)
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito da 10 membri. I membri del Consiglio sono eletti dall'Assemblea tra i soci fondatori e ordinari ed esso rimane in carica per tre anni, al termine dei quali si riunisce l'Assemblea ed elegge il nuovo Consiglio. Per il primo rinnovo il Consiglio è automaticamente riconfermato. I membri del Consiglio possono essere rieletti. In caso di dimissioni di un proprio membro il Consiglio, alla prima riunione può procedere alla sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.
Art. 9)
Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione dell'associazione, attraverso i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, vigila sul regolare e buon andamento della stessa e delle iniziative sociali, sulla condotta morale degli associati e recepisce le istanze e le proposte degli associati.
Quando un atto o un iniziativa deliberata dal Consiglio Direttivo richieda la firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione, il Consiglio Direttivo designa uno o più dei sui membri - con un mandato definito caso per caso nell'ampiezza della delega e nella durata temporale - che in quanto Coordinatore/i di tale specifica iniziativa si assume la responsabilità di firma e rappresentanza. Il Consiglio può deliberare la revoca in ogni caso ed in qualsiasi momento del mandato assegnato.
Il Consiglio può stabilire e modificare un regolamento dell'associazione.
Art. 10)
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri presenti alle sedute. Le sedute per essere valide devono avere la presenza effettiva di almeno cinque dei suoi membri. Le sedute sono presiedute da un Coordinatore del Consiglio designato di volta in volta dalla maggioranza degli intervenuti, preferibilmente a rotazione tra i membri.
La partecipazione effettiva alle sedute del Consiglio può avvenire anche in forma di conference-call, o di altra forma di collegamento telematico approvata dal Consiglio stesso, purchè il membro che partecipi in questa forma invii entro le 48 ore una e-mail da un proprio indirizzo di posta elettronica, noto e individuale, con l'attestazione scritta della sua partecipazione.
Art. 11)
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che lo si ritenga necessario dietro richiesta motivata di almeno quattro dei suoi membri, e comunque almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo e alle quote sociali dietro richiesta del Coordinatore del Consiglio che ha presieduto l'ultima seduta del Consiglio in ordine di tempo.
Art. 12)
Il Consiglio nomina il Segretario/Tesoriere, esso può essere anche un socio fondatore o ordinario non membro del Consiglio stesso e cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effetuare gli incassi e i pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare, cura inoltre la tenuta dei libri sociali e dei verbali e il loro aggiornamento.
Art. 13)
Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico i cui membri sono proposti dal Consiglio e scelti tra i soci, di qualunque categoria, o tra personalità di chiara fama e competenza. Il Comitato Scientifico ha lo scopo di coinvolgimento della comunità scientifica attraverso la collaborazione con il Consiglio Direttivo, con funzioni consultive di proposta, indirizzo e valutazione circa tutte le iniziative didattiche e le attività culturali e scientifiche dell'Azzociazione. I membri del Comitato Scientifico restano in carica a tempo indeterminato, a meno di dimissioni volontarie dal Comitato. In caso di dimissioni di un membro del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo alla prima riunione può procedere alla sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale. Il Comitato Scientifico stesso può eleggere, al suo interno, un Coordinatore del Comitato che ne coordini le attività.
Assemblee
Art. 14)
I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio mediante comunicazione scritta con avviso contenente l'ordine del giorno, data, ora e luogo della prima e della seconda convocazione diretta a ciascun socio, mediante e-mail o posta ordinaria e affissione nella sede sociale, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea deve pure essere convocata su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.
L'Assemblea può essere convocata in Italia anche fuori dalla sede sociale.
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
Art. 15)
L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sull'approvazione dei regolamenti interni, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche dell'atto costitutivo dello statuto dell'associazione.
Art. 16)
Hanno diritto a intervenire all'Assemblea tutti i soci aventi diritto di voto in regola con il pagamento entro i termini della quota annuale di associazione. Il pagamento della quota deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, anche se membri del Consiglio, in misura non superiore a due deleghe per ciascun socio. La delega ai membri del consiglio non è ammessa per deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.
Art. 17)
L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato, volta per volta, dal Consiglio Direttivo precedente l'adunanza, e in caso di sua assenza nomina un Presidente.
L'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea la constatazione di regolarità delle deleghe e in genere del diritto di intervento all'Assemblea.
Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, se nominatio, dagli scrutatori.
Art 18)
Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza assoluta e sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione le assemblee sono validamente costituite e le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, aventi diritto di voto.
Per le assemblee straordinarie è richiesta una maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e deliberano con il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.
Collegio dei revisori
Art. 19)
L'Assemblea elegge un collegio dei revisori di tre membri, scelti anche tra i soci. La carica di revisore è compatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Patrimonio, mezzi finanziari ed esercizi sociali
Art. 20)
Il patrimonio è costituito:
a) da eventuali beni e immobili che diventino proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da erogazioni, donazioni, lasciti.
Art. 21)
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali (dai soci ordinari, corrispondenti e fondatori)
b) dall'utile derivante da proventi di iniziative varie, da manifestazioni o partecipazione ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
d) da contributi corrisposti da enti Pubblici , Società o Privati.
Art. 22)
L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, antro quattro mesi, il bilancio consuntivo o quello preventivo del successivo esercizio.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposti dalla legge, e pertanto saranno portati di nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.
Controversie
Art 23)
Ogni controversia, suscettibile di clausura compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente statuto sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti. Gli arbitri giudicheranno ex bono et equo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
Norme di chiusura
Art. 24)
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle diposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e
III del Titolo II del Libro I del Codice Civile.